Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Art. 8.Usi.
Articolo vigente
Art. 8.Usi.
1.Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
2.[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1)
COMMENTI
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
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