Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto - Art. 1.Indicazione delle fonti.
Art. 1.Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;] (1)
4) gli usi.
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(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
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