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 Errata indicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale – Cass. n. 17333/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Atti e provvedimenti del giudice (Cod. Proc. Pen. 1988) - correzione di errori materiali - Errata indicazione, nella intestazione della sentenza disciplinare, delle conclusioni del Procuratore Generale - Invalidità della decisione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

 

L'errata indicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella intestazione della sentenza disciplinare, riportate in modo difforme dal verbale dell'udienza, non determina l'invalidità della decisione e il predetto errore materiale può essere oggetto di correzione secondo la disciplina dell'art. 130 c.p.p. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite della S.C. hanno disposto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui era scritto che il requirente aveva domandato la condanna alla sanzione della censura, anziché la richiesta di assoluzione dell'incolpato per essere il fatto di scarsa rilevanza, istanza quest'ultima risultante dal verbale dell'udienza).

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv. 661546 - 01)

 

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