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Concorso pubblico, MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) Concorso pubblico per 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi Titolo di studio richiesto: Laurea o Diploma di laurea Scade il: 28/01/2019

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di  duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed  amministrativi del personale ATA. (GU n.102 del 28-12-2018)

IL DIRETTORE GENERALE

 per il personale scolastico

 Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale

prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico

della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di

direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle

facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato

almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni

di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono

partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche

in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del

Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive

modificazioni»;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni

pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento

del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e'

consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti

anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha

stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche

amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della

lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo

professionale richiesto, di altre lingue straniere;

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado»;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,

nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.

184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso

ai documenti amministrativi;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre

1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale

e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo

Statuto degli impiegati civili dello Stato;

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,

recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai

concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica

amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per

l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e

docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista

per l'ammissione ai concorsi»;

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»;

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto

al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.

333;

 Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione

pubblica recante «Applicazione dell'art. 20 della legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap

candidati ai concorsi pubblici»;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive

modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali

della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'

in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in

particolare l'art. 32;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente

«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati

membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le

amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,

lettera a);

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE

per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva

2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza

distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di

eta' e di orientamento sessuale;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della

parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e

impiego;

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e

successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva

2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive

sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di

Bulgaria e Romania»;

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - legge europea 2013;

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice

dell'ordinamento militare;

 Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e

di competitivita' economica»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa;

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7

dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante

identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle

relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica

istruzione»;

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»;

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del

Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera

circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

  1. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il

regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,

e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle

amministrazioni pubbliche»;

 Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le

modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici

concorsi;

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,

ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica

delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per

l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche»;

 Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante

«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

atenei»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e

successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle

classi delle lauree universitarie specialistiche»;

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e

successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

 Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16

marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.

155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di

lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree

magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in

particolare gli Allegati A e B;

 Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione

dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi

pubblici;

 Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si

intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata

non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti

didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,

per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata

normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata

triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.

3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.

270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico

della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto

ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2

marzo 2011;

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti»;

 Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed in

particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale

di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica

in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in

economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della

necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso

che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla

procedura;

 Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio

2016-2018 del 19 aprile 2018;

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della

funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure

concorsuali»;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni

concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al

profilo professionale di direttore dei servizi generali e

amministrativi (DSGA);

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l'avvio

delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unita'

di personale del profilo di direttore dei servizi generali e

amministrativi (area D);

 Informate le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative;

 Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso

per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed

amministrativi (D.S.G.A.);

 Decreta:

 Art. 1  Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

  1. a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca;

  1. b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca;

  1. c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni;

  1. d) USR: Ufficio scolastico regionale;
  2. e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
  3. f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR

o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

  1. g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono

la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;

  1. h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18

dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per

titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore

dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

  1. i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e

ausiliario del comparto scuola;

  1. l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 Art. 2  Concorso e posti

  1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a

duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA

(area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione

primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e

scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per

l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura

dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli

anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

  1. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per

un numero di posti messi a concorso per la singola regione come

indicato al successivo comma 8.

  1. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano

esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini

dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della

valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito

restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta

espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente

bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di

uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure cittadinanza di uno

Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora

ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto

2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree

specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A del

decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero

considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa

vigente.

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
  2. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono

ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che,

alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato

almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla

base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di

direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza

del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto

scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive

modificazioni.

  1. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola

regione e' riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei

requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti.

  1. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli

altri concorrenti in ordine di graduatoria.

  1. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale

per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di

esclusione, puo' presentare domanda per una sola regione:

 =================================================================

 | | Numero posti | Posti riserva |

 | Sede | concorso | 30% |

 +=============================+=================+===============+

 | Abruzzo | 13 | 4 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Basilicata | 11 | 3 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Calabria | 33 | 10 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Campania | 160 | 48 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Emilia-Romagna | 209 | 63 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 |Friuli-Venezia Giulia lingua | | |

 | italiana | 64 | 19 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 |Friuli-Venezia Giulia lingua | | |

 | slovena | 10 | 3 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Lazio | 162 | 49 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Liguria | 53 | 16 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Lombardia | 451 | 135 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Marche | 49 | 15 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Molise | 3 | 1 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Piemonte | 221 | 66 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Puglia | 29 | 9 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Sardegna | 45 | 13 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Sicilia | 75 | 23 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Toscana | 171 | 51 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Umbria | 45 | 13 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

 | Veneto | 200 | 60 |

 +-----------------------------+-----------------+---------------+

  1. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e

disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle

d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa,

autonome procedure di reclutamento del personale.

  1. Sono, altresi', destinati dieci posti alle scuole con lingua

di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il

competente dirigente dell'USR, anche mediante delega al dirigente

preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23

febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando in base

all'art. 23.

 Art. 3  Titoli di preferenza e riserva

  1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive

modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli

di preferenza.

  1. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,

comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il

diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota

d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli

articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare.

Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della

legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di

disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati

con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando,

indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in

precedenza la certificazione richiesta.

  1. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della

legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti

laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta

categoria non risulti coperta.

  1. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la

meta' dei posti messi a concorso.

  1. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di

preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda di partecipazione.

  1. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati

esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria

definitiva.

  1. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli

altri concorrenti in ordine di graduatoria.

 Art. 4  Requisiti generali di ammissione

  1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, entro

il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al

successivo art. 6, dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da

quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le

condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

  1. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
  2. b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di

appartenenza o di provenienza;

  1. c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea

magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale,

ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti

o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici

rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili

purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi

dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena

di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento

dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato

dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della

richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la

presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva

la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla data di

entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano

maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di

direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla

procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei

predetti titoli di studio;

  1. d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al

posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneita',

l'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita

medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla

vigente normativa;

  1. e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i

cittadini soggetti a tale obbligo.

  1. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati

esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano

stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati

decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,

ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o

contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un

impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

  1. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai

fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'

richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il

possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della

Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della

cittadinanza.

  1. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di

partecipazione al concorso.

 Art. 5  Esclusione dal concorso

  1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di

carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei

termini perentori stabiliti nel presente bando, l'ufficio scolastico

regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente

all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro,

l'esclusione dalla procedura concorsuale.

 Art. 6  Domanda di partecipazione, modalita' e termini

  1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere

presentata per una sola regione unicamente in modalita' telematica

attraverso l'applicazione Polis previa registrazione all'applicazione

stessa. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese

in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo

www.miur.gov.it accedono, attraverso la fascia «Mondo Miur» e

l'apposito banner «Concorso DSGA», alla sezione dedicata al concorso

in cui, nello spazio denominato «Presentazione della domanda», sono

disponibili tutte le informazioni utili alla registrazione al sistema

Polis e alla successiva compilazione della domanda. La domanda deve

essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro trenta

giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il

candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato,

qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento

prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede

dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la

veridicita' dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la

relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del

candidato nel sistema Polis, a seguito della quale il candidato

riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica

della domanda nella successiva fase della procedura Polis.

  1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria

responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

  1. a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il

cognome di nascita);

  1. b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di

nascita, nonche' il codice fiscale;

  1. c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,

comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso

dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta

elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le

comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far

conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema Polis.

L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita' per lo

smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,

inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il

proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di

indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso

di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o

forza maggiore;

  1. d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero

dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge

6 agosto 2013, n. 97;

  1. e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di

appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato

godimento dei diritti civili e politici;

  1. f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;

  1. g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,

per i cittadini soggetti a tale obbligo;

  1. h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata

in giudicato per reati che costituiscono un impedimento

all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in

corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per

l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'

precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario

giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere

indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale

precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'

giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un

eventuale procedimento penale;

  1. i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente

rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale

ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego

mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi

fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di

lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso

contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del

rapporto d'impiego;

  1. j) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4

e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno

luogo a preferenza;

  1. k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma

3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle

riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli

678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,

  1. 66;
  2. l) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano

l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso

affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,

nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste

devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla

competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta

giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della

domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico

mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente

USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento

indirizzata al medesimo USR;

  1. m) la regione per cui si intende concorrere;
  2. n) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4, il titolo di

studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione,

all'art. 4, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione

dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'

stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso

sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati

obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del

titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine

per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

  1. o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 5:

 1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la data

di nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente

amministrativo;

 2) l'indicazione degli istituti scolastici presso i quali

hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio

prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali;

  1. p) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del decreto

ministeriale:

 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve

indicare l'universita' o l'istituto universitario italiano o

straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o

private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del

conseguimento; se il titolo e' stato conseguito all'estero il

candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il

titolo stesso e' stato riconosciuto o della richiesta di

riconoscimento entro la data del termine per la presentazione

dell'istanza di partecipazione;

 2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o

l'amministrazione presso la quale e' stato svolto il servizio, con

l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;

  1. q) il consenso al trattamento dei dati personali per le

finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e successive modificazioni;

  1. r) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui

all'art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento

dei posti; in tal caso il candidato dovra' indicare la sede e

l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo.

  1. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le

indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per

l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal

presente bando.

  1. L'USR competente provvede alla verifica della veridicita'

delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i

quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo

penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci,

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e

integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici

conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

 Art. 7  Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

  1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,

che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4

e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della

prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato

dal competente USR.

  1. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e

concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della

prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita

dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di

riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR

competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro

e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente

alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati

sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che

la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La

concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai

candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad

insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta

della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico

caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,

non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva

organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

  1. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore

all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto

a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove

scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini

di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la

patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine,

il candidato nella domanda compilata on-line dovra' dichiarare di

volersi avvalere del presente beneficio.

  1. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute

successivamente alla data di scadenza della presentazione della

domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi

aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con

certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e

comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica

certificata (pec).

 Art. 8  Commissioni esaminatrici

  1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di

competenza e' nominata la commissione giudicatrice del concorso,

sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.

Il presidente e i componenti delle commissioni, delle

sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri

aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi

sul sito internet di ciascun USR. Gli aspiranti forniranno formale

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte

delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e

inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae.

  1. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente e

due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in

quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del

bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un

componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente

esperto in informatica.

  1. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i

magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra

i dirigenti generali od equiparati.

  1. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i

dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con

un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra

i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.

  1. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono

designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in

possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

  1. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati

tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di

concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio

specifico.

  1. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri

aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i

componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono

possedere i requisiti indicati dal presente bando.

  1. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato

tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.

  1. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito

l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni

siano per piu' di due terzi dello stesso sesso.

  1. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in

sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove

scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero di

componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle

commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle

sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a

cinquecento.

  1. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle

sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso

si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.

122.

 Art. 9  Requisiti dei componenti delle commissioni

  1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere

nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver

prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni presso una

istituzione scolastica.

  1. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che

aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici

devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque

anni.

  1. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente

delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti

requisiti:

  1. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato

per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del

direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005;

attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi

dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero

dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero

dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

  1. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,

master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito

delle materie oggetto d'esame.

 Art. 10 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente  della commissione e delle sottocommissioni del concorso

  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,

componente e componente aggregato della commissione e delle

sottocommissioni del concorso:

  1. avere riportato condanne penali o avere in corso

procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata

l'azione penale;

  1. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle

norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

  1. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei

rispettivi ordinamenti;

  1. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla

data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il

settantesimo anno d'eta' alla medesima data.

  1. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle

commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

  1. non possono essere componenti dell'organo di direzione

politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere

rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali

unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati

nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

  1. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado

con un concorrente, ne' esserne coniugi;

  1. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente

alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di

preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;

  1. non debbono essere stati destituiti o licenziati

dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per

decadenza dall'impiego comunque determinata.

 Art. 11  Prove d'esame

  1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art.

13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei

titoli di cui all'art. 15.

  1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale,

ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono

superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il

territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove

scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La

prova si puo' svolgere in piu' sessioni.

  1. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del

decreto ministeriale.

 Art. 12  Prova preselettiva

  1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il

territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste

nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline

previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte,

delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cento quesiti

somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento

della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a

sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione

informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al

termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce

definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel

momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'

correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere in piu'

sessioni.

  1. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15

marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a

gestire la procedura, nonche' sul sito internet del Ministero, e'

reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di

svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso

ha valore di notifica a tutti gli effetti.

  1. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta

ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati

distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la

domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono

comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento

delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero

e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a

tutti gli effetti.

  1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata

attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di

cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di

quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet

del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova

preselettiva.

  1. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata

assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle

risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e'

restituito al termine della stessa.

  1. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le

prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei

posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma

8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti i candidati che

abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a

quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i

soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio

1992, n. 104.

  1. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta

l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio

della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale

nella graduatoria di merito.

  1. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal

concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di

preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al

comma 3, muniti di un documento di riconoscimento in corso di

validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata

presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa

dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di

forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una

o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate,

ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale,

ai candidati presenti.

  1. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati

non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne'

avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,

pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo,

telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di

informazioni o alla trasmissione di dati.

  1. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra

loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con

altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i

componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e'

disposta l'immediata esclusione dal concorso.

  1. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi

ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di

festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose

valdesi.

 Art. 13  Prova scritta

  1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al

concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti

di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato

l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con

decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito

internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti

prove scritte:

  1. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta

a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui

all'Allegato B del decreto ministeriale;

  1. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di

un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento

di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.

  1. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione

nelle sedi individuate dagli USR.

  1. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari

a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi

di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  1. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un

punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei

quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a),

la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che

sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al

precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio

compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente,

per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,

lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella

predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla

correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i

candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un

punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato

dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle

prove.

  1. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta

dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto

ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima

dell'espletamento della prova scritta.

  1. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul

sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso noto il

giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione

di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

  1. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli

USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei

candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni

operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di

svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet

del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di

notifica a tutti gli effetti.

  1. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del

codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede

stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal

concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia

possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate

programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in

forma orale, ai candidati presenti.

  1. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto

di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti

idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di

dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi

tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di

violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata

esclusione dal concorso.

  1. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti

aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti

collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte

normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e

giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto

manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero

note ministeriali di qualsiasi tipo.

  1. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR

ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la

scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le

cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i

componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10.

Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono

per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le

specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

  1. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',

ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'

ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

 Art. 14  Prova orale

  1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui

all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale.

  1. La prova orale, volta a accertare la preparazione

professionale del candidato, consiste in:

  1. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del

decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del

candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso

riguardante la funzione di DSGA;

  1. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e

delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego;

  1. una verifica della conoscenza della lingua inglese

attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla

commissione.

  1. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta

minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.

20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  1. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo

complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che

conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti.

  1. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8,

comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del

Ministero prima dell'inizio della prova stessa.

  1. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e

dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova

orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della

prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a

tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono

comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica

all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso,

del voto conseguito nelle prove scritte.

  1. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima

dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai

singoli candidati per ciascuna delle materie di esame nonche'

scelgono i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali

quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica

complessiva delle materie d'esame.

  1. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni

seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati

esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,

sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'

affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

  1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un

documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

  1. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai

sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'

ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

 Art. 15  Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

  1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del

decreto ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove

previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine

previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il

punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci

punti.

  1. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo

le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi

elaborati.

  1. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e

si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove

scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio

attribuito nella valutazione dei titoli.

  1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far

pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e

preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di

decadenza dai benefici, all'USR competente, entro il termine

perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a

quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata

(pec). Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR

competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola

ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e

l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano

individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella

domanda.

  1. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui

documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.

  1. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli

sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi

dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo

incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate

entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo

emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base

delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono

perseguite a norma di legge.

 Art. 16  Predisposizione delle prove

  1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13 sono predisposte a

livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del

comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto

ministeriale. Il comitato tecnico-scientifico valida altresi' i

quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e'

curata dal Ministero che, a tal fine, puo' avvalersi di supporti

esterni.

 Art. 17  Graduatorie

  1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove

scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della

graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti

pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale,

determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato di una quota pari al

venti per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con

arrotondamento all'unita' superiore.

  1. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del

dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del

Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR,

nonche' sul sito internet del Ministero.

  1. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini

dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro

esaurimento.

  1. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo

di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso

dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel

medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di

altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

 Art. 18  Assunzione in servizio

  1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39,

commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato

utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con

la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto

individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto

di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di

direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai

ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle

preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria.

  1. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire,

gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e',

comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte

della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  1. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro

e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.

  1. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume

servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal

caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine

di graduatoria.

  1. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere

nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non

inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione

in ruolo.

 Art. 19  Presentazione dei documenti di rito

  1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a

presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto

a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre

2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle

pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni

previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di

presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni

vigenti a favore di particolari categorie.

 Art. 20  Accesso agli atti del concorso

  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.

241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione

attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla

conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti

stessi sono preordinati.

  1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,

l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il

richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

  1. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso

al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione,

la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni

concorsuali.

 Art. 21  Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura

concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso

giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale,

rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

 Art. 22  Informativa sul trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le

modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati

personali.

  1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e

trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state

indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono

utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I

dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie

finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una

banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153

Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro

da parte dei competenti USR.

  1. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato

adempimento determina l'esclusione dal concorso.

  1. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni

pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o

alla posizione giuridico-economica dei candidati.

  1. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo

riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla

legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi

illegittimi.

  1. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti

dell'ufficio scolastico regionale competente per la procedura

concorsuale cui l'interessato ha partecipato.

 Art. 23 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena

 e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle

 Province di Trento e Bolzano

  1. L'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le

istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e

con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le

modalita' indicate all'art. 2, comma 10.

  1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di

reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta e delle Province

autonome di Trento e Bolzano.

 Art. 24  Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le

disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo

svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle

previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e

ricerca.

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

 Roma, 20 dicembre 2018

 Il direttore generale: Novelli