Skip to main content

Incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.

La banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. - avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro – il link al sito web per accreditarsi - Circolare prot. n. X del 04/04/2018

i professionisti interessati - sempre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, e quindi essere “iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro [... o essere] esperti in materia di lavoro e cooperazione”, per questa ultima fattispecie anche con riferimento ai requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del R.D. n. 267/1942 - possono avanzare la propria disponibilità all’assunzione di incarichi direttamente on-line, utilizzando l’applicativo raggiungibile al seguente indirizzo internet:

https://commissariliquidatori.mise.gov.it

La Banca Dati per la raccolta dei curricula dei commissari liquidatori interessati è stata istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di esplicitare i requisiti professionali che devono possedere i professionisti che intendano a svolgere, su mandato del Ministero, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del Codice Civile.

L'iscrizione avviene presentando una richiesta telematica, alla competente Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, corredata di curriculum e documentazione inerente i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge 400/1975.

Sono ammessi coloro che rivestono o abbiano in passato rivestito la carica di commissario liquidatore, governativo, giudiziale e curatore fallimentare di cooperative ed anche i professionisti segnalati dalle associazioni nazionali di rappresentanza.

CIRCOLARE PROT. N. X DEL 04/04/2018

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI
ex artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.

La circolare direttoriale prot. n. 574 del 25/06/2015 ha provveduto a dettare disposizioni circa l’aggiornamento della Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi. A seguito dell’utilizzo di tale banca dati, del tempo trascorso dalla acquisizione delle candidature e delle attività di reingegnerizzazione dei sistemi informativi in uso alla Direzione generale, si ritiene necessario sia aggiornare la banca dati, sia ottimizzare le procedure per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo delle manifestazioni d’interesse.

A tal fine, i professionisti interessati - sempre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, e quindi essere “iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro [... o essere] esperti in materia di lavoro e cooperazione”, per questa ultima fattispecie anche con riferimento ai requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del R.D. n. 267/1942       - possono avanzare la propria disponibilità all’assunzione di incarichi direttamente on-line, utilizzando l’applicativo raggiungibile al seguente indirizzo internet:

https://commissariliquidatori.mise.gov.it

Tale piattaforma permette ai professionisti interessati di registrare la propria candidatura compilando un semplice modulo on-line e grazie a questa semplificazione anche i tempi per la verifica delle dichiarazioni e per altre procedure interne all’Amministrazione saranno notevolmente ridotti.

Il sistema richiede una preventiva iscrizione e autenticazione, la disponibilità di un account PEC valido intestato al professionista medesimo e l’uso della firma digitale; il sistema prevede inoltre un manuale utente, accessibile tramite il menu del portale.

In caso di esito positivo della procedura di registrazione, l’amministrazione prende atto della disponibilità manifestata dal professionista ad assumere gli incarichi evidenziati in premessa e conserva il nominativo nella relativa Banca dati, rendendolo disponibile per le operazioni di sorteggio e\o designazione successivamente descritte.

Si rammenta che la disponibilità e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell’anno dalla data di iscrizione, si prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati.

L'iscrizione viene disposta previa verifica della sussistenza dei suddetti requisiti e della assenza delle seguenti condizioni e cause di impedimento:

  1. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  2. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
  3. preesistente o intervenuto status dì interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di “protezione giudiziaria” ivi compresa l’amministrazione di sostegno ed ogni altra tipologia che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
  4. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall’ordine professionale di appartenenza;
  5. assoggettamento a procedura concorsuale;
  6. applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  7. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
  • uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
  • un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
  • un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
  • delitti che comportino, anche in primo grado, l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  1. l'esistenza di un rapporto organico di servizio od onorario con una amministrazione pubblica; per i pubblici dipendenti è fatto salvo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13, D.Lvo 30/06/2003, n. 196, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini della documentazione dei requisiti che danno titolo all'inserimento nella banca dati, la mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salva la facoltà di regolarizzazione. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali che si riserva di procedere a controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

La costituzione e il funzionamento della Banca dati sono strettamente connessi alla trasparenza amministrativa nella attribuzione di incarichi da parte del Ministero. Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti iscritti nella banca dati, ferma la facoltà dell’amministrazione, in casi specifici, di orientarsi diversamente, in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate. Correlativamente, l’iscrizione del professionista nella banca dati non determina alcun obbligo dell’amministrazione alla attribuzione di incarichi.

Le operazioni verbalizzate volte all’individuazione dei professionisti cui affidare un incarico, ai sensi della normativa citata in intestazione, avvengono, di norma, tramite processo di estrazione informatico dalla banca dati, anche utilizzando i seguenti parametri, deducibili dai dati dichiarati all’atto della compilazione della domanda di inserimento:

  • esperienza professionale, tenendo conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi uguali o analoghi a quelli oggetto di conferimento, al fine di soddisfare i criteri di merito e gradualità già esplicitati con la circolare della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali n. 574 del 25/06/2015;
  • domicilio professionale nella stessa provincia e\o regione in cui è stabilita la sede legale della cooperativa da sottoporre a procedura o comunque in territori ad esse limitrofi, al fine di soddisfare il criterio territoriale già esplicitato con la menzionata circolare n. 574 del 25/06/2015. A tal riguardo, giova evidenziare che in sede di manifestazione di disponibilità ad assumere incarichi, per il tramite del portale sopra indicato, sarà possibile inserire più domiciliazioni professionali, già in essere al momento dell’iscrizione. I professionisti con domiciliazione professionale nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome verranno inclusi nelle operazioni di estrazione relative ai territori limitrofi.

Le procedure di estrazione terranno conto anche del criterio della massima efficienza - prevedendo l’attribuzione di più incarichi al medesimo professionista, nei casi in cui risulti opportuna una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero in quelli in cui la esiguità dell’attivo da realizzare consigli l’opportunità di aggregare più incarichi in modo da massimizzare le conseguenti sinergie operative e realizzare economie di scala - e di rotazione tra i professionisti presenti in banca dati.

Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e\o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico.

Una volta individuato, il professionista cui affidare un determinato incarico, la Direzione generale competente comunica allo stesso - a mezzo PEC- l’avvenuta individuazione, invitandolo entro 3 giorni lavorativi dalla consegna del medesimo messaggio PEC a confermare la propria disponibilità all’assunzione dello stesso, esplicitando esclusivamente la tipologia di incarico e gli estremi camerali della cooperativa interessata dalla procedura. Successivamente alla conferma della disponibilità si procede alla formalizzazione del decreto di nomina e notifica dello stesso, con conseguente necessità di acquisire dal professionista medesimo la formale accettazione dell’incarico, corredata della dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità. La denegata disponibilità all’assunzione dell’incarico senza valida motivazione ricade nel caso di cui alla precedente lett. a), determinando -in assenza di oggettive motivazioni- l’esclusione del medesimo professionista dalle successive operazioni di sorteggio.

IL DIRETTORE GENERALE

SIMONETTA MOLETI