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Albo degli amministratori giudiziari - iscrizione

Albo degli amministratori giudiziari - DECRETO 19 settembre 2013, n. 160 Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia

DECRETO 19 settembre 2013, n. 160 Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Vigente al: 9-3-2014


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3;

Visto, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari, precisando al comma 2 che l'ammontare del contributo e le modalita' di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano stabilite:

a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;

b) le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;

c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2012;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2013;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», istituito con il decreto legislativo;

c) per «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) per «responsabile»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale;

e) per «amministratori giudiziari»: i soggetti nominati dall'autorita' giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», nonche' di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.

Art. 2 Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo e' istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto legislativo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. L'Albo e' articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria;

b) sezione esperti in gestione aziendale.

4. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.

Art. 3 Modalita' di tenuta dell'Albo

1. L'Albo e' tenuto con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento, previsti dagli articoli 3, 5 e 6 del decreto legislativo.

2. L'Albo degli amministratori e' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale e' iscritto e l'ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorita' che ha attribuito l'incarico nonche' della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

3. L'albo e' inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in una area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'Albo.

4. Alla parte riservata dell'Albo e' consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche' al Direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.

5. L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.

6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e' effettuato soltanto per finalita' correlate alla tenuta dell'Albo.

Art. 4 Iscrizione nell'Albo

1. Nell'Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo nonche' di onorabilita' previsti nell'art. 4 del medesimo decreto legislativo. Il responsabile dell'Albo approva il modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, domanda di iscrizione nell'Albo ed i relativi allegati, compilata secondo il modello approvato, contenente:

a) specifica indicazione della sezione dell'Albo per la quale richiede l'iscrizione;

b) specifica certificazione attestante l'Albo professionale presso il quale e' iscritto e la data di iscrizione;

c) certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza;

d) certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza;

e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalita'. Relativamente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, il soggetto e' tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante l'espletamento dell'attivita' di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali e' derivato l'incarico di svolgere la suddetta attivita', nonche' la data di assunzione dell'incarico di amministratore per societa' od aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attivita' svolte;

f) dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';

g) attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo, e in particolare dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei») e successive modificazioni;

h) indicazione della casella di posta elettronica certificata sulla quale saranno effettuate le comunicazioni;

i) attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 6.

3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), primo periodo, f) e g), puo' essere presentata ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. e), secondo periodo, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui e' derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla societa' in favore della quale e' stata prestata l'attivita' di amministratore e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.

5. La domanda, sottoscritta con firma digitale e' presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto.

Art. 5 Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Albo.

2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

3. L'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.

4. Gli amministratori giudiziari sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorita' giudiziaria ovvero dall'Agenzia, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi.

5. Gli amministratori giudiziari sono altresi' tenuti a comunicare:

a) l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilita' per lo svolgimento dell'incarico;

b) la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti.

6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6 Contributo per l'iscrizione e per la tenuta dell'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo e' dovuto un contributo di euro cento. Per la tenuta dell'Albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cento.

2. Per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le Sezioni dell'Albo, il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.

3. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.

4. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 3 e' disposta la cancellazione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.

5. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti interessi legali sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

6. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Art. 7 Modalita' di pagamento del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 6 e' versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo. La relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo. Per l'anno 2013 il contributo dovra' essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo e' versato sull'apposito capitolo 3531 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:

a) versamento, anche con modalita' telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera c) e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 8 Autorita' preposta alla vigilanza e al controllo

1. Il responsabile vigila sull'Albo nonche' sull'attivita' degli iscritti, procedendo al compimento delle attivita' di cancellazione o di sospensione nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo.

Art. 9 Comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria

1. L'autorita' giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario comunica, con modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al responsabile dell'Albo l'eventuale revoca dell'incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo. Analoga comunicazione e' effettuata dall'Agenzia nei casi in cui si avvalga dell'amministratore giudiziario.

Art. 10 Norma transitoria

1. Coloro che hanno gia' presentato domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, debbono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integrare la documentazione presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2013

Il Ministro della giustizia Cancellieri

Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni

Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 148

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri