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Circolazione stradale - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014

Riscossione – Termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Formazione e consegna del ruolo all'esattore - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014