Assicurazione sulla vita - polizze united linked - Disciplina applicabile ante l. n. 262 del 2005 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-02)Distinzione - Guaranteed - Partial Guaranteed - Pure - Rischio demografico - Somma di denaro garantita - Obbligo di restituzione - Differenze - Fattispecie.
In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923 …...
Fallimento - effetti per il fallito - beni del fallito - beni non compresi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12/02/2024 (Rv. 670219-01)Polizze united linked pure - Funzione esclusivamente finanziaria e speculativa - Art. 1923 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Acquisizione all'attivo fallimentare.
In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze united linked c.d. "pure", svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all'art. 1923 c.c., con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12/02/2024 (Rv. 670219-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1923 …...
Polizza sulla vita di tipo "finanziario" e tradizionale – Cass. n. 29583/2021Assicurazione - assicurazione sulla vita - Polizza sulla vita di tipo "finanziario" e tradizionale - Differenze.
Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923
Corte
Cassazione
29583
2021 …...
Assicurazione "per il caso di vita" e "per il caso di morte" – Cass. n. 29583/2021Assicurazione - assicurazione sulla vita - Assicurazione "per il caso di vita" e "per il caso di morte" - Differenze - Polizza cd. mista sulla vita del terzo.
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923, Cod_Civ_art_1412
Corte
Cassazione
29583
2021 …...
Assicurazione sulla vita in favore dei discendenti – Cass. n. 29583/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - In genere - Assicurazione - assicurazione sulla vita - Assicurazione sulla vita in favore dei discendenti - Obbligo di collazione ex art. 741 c.c. - Sussistenza - Oggetto - Minor valore tra i premi e il capitale - Fondamento - Onere della prova.
L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0741, Cod_Civ_art_1923, Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_2921
Corte
Cassazione
29583
2021 …...
Designazione generica degli "eredi" come beneficiari – Cass. n. 11421/2021Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza - Fondamento.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923 …...
Contratto di assicurazione sulla vita – Cass. n. 11421/2021Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_1412, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1921, Cod_Civ_art_1923 …...
Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi – Cass. n. 11421/2021Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Interpretazione.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1920, Cod_Civ_art_1923 …...