Dichiarazioni del contraente - reticenze ed inesattezze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32017 del 11/12/2024 (Rv. 673010-01)Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto) - aggravamento - Contratto di assicurazione danni - Funzione - Alterazione dell’equilibrio contrattuale in fase genetica o in fase funzionale - Rapporto tra dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento del rischio - Rispettive conseguenze.
L'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32017 del 11/12/2024 (Rv. 673010-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1892, Cod_Civ_art_1893, Cod_Civ_art_1897, Cod_Civ_art_1898 …...
assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 17/02/2014Assicurazioni - Clausola "claims made" - Validità ed efficacia - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 17/02/2014
Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 17/02/2014
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