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1728.Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Art.1728.Morte o incapacità del mandante o del mandatario.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione – Cass. n. 37719/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.   Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022 (Rv. 666564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1728   Corte Cassazione 37719 2022 …...
Permanenza dell'obbligo del mandatario nei confronti degli eredi - Cass. n. 20503/2019
Mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Morte del mandante - Permanenza dell'obbligo nei confronti degli eredi - Controversia relativa - Natura successoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione. La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull’inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana. Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20503 del 30/07/2019 (Rv. 654944 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1728, Cod_Proc_Civ_art_022 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 20503 2019 …...

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