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1709.Presunzione di onerosità

Art.1709.Presunzione di onerosità.

0 Codice civile

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Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-03)
Attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni. In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737-03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_2233 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 03)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni. In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_2233 …...
Mediazione atipica onerosa – Cass. n. 9814/2023
Mandato - (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Mediazione atipica onerosa - Diritto alla provvigione - Obbligo di iscrizione nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Sussistenza.   In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9814 del 13/04/2023 (Rv. 667635 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755   Corte Cassazione 9814 2023 …...
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria – Cass. n. 11717/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura e funzione - Differenze dall'amministratore nominato dall'assemblea - Conseguenze - Fattispecie. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca In genere. In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11717 del 05/05/2021 (Rv. 661321 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1709 …...
Amministratore di società - diritto al compenso
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - amministratore di società - diritto al compenso - rinuncia tacita - comportamento concludente - necessità - silenzio o inerzia- irrilevanza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018 >>> L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018 …...
Mandato - "post mortem" - presunzione di onerosità - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17384 del 03/07/2018
Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità - Fattispecie. La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17384 del 03/07/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017   …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15382 del 21/06/2017
Amministratore di società - Diritto al compenso - Condizioni - Limiti - Deroga dello Statuto -societa' - di capitali in genere. L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15382 del 21/06/2017   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 17346/2015
Revoca di compensi professionali - Presupposto - Consapevolezza dello stato di insolvenza - Sufficienza - Natura del compenso - Irrilevanza - Conseguenze in tema di assicurazione per responsabilità professionale. Il positivo esito dell'azione revocatoria fallimentare relativa a compensi professionali postula l'accertamento della consapevolezza del professionista dello stato di insolvenza del cliente al momento del loro pagamento, mentre è irrilevante la natura della prestazione remunerata, sicché l'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile stipulata dal professionista non opera per l'obbligazione restitutoria, che non costituisce esercizio dell'attività professionale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17346 del 31/08/2015   Revocatoria ordinaria pauliana azione corte cassazione 17346  2015 …...
mandato - presunzione di onerosità - Cass. n. 15485/2014
Gratuità - Previsione originaria - Applicazione degli art. 2722 e 2729 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014 Gli artt. 2722 e 2729 del cod. civ. non trovano applicazione nell'ipotesi di contratto di mandato gratuito, allorché la volontà negoziale circa la gratuità del contratto sia stata espressa sin dall'inizio del rapporto contrattuale, venendo in rilievo, in tale caso, una questione di interpretazione della sostanziale ed originaria volontà negoziale delle parti e non già di applicazione dei limiti alla prova testimoniale e presuntiva in materia di patti aggiunti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 15485 2014   …...
mandato - presunzione di onerosità - Cass. n. 14682/2014
Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014 La presunzione di onerosità del mandato, stabilita "iuris tantum" dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1709Cod. Civ. art. 2697Cod. Civ. art. 2728   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 14682 2014 …...
amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 cod. civ. - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014 In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell'amministratore stesso, il quale, benché designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile "ratione temporis"). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7510 del 31/03/2014
Determinazione - Carenza probatoria sul "quantum" e mancanza di tariffe professionali o di usi - Ricorso all'equità - Necessità - Criteri - Rigetto della domanda - Esclusione. In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7510 del 31/03/2014   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9741 del 22/04/2013
Attività svolta dal mandatario non professionista - Determinazione del compenso - Criterio di riferimento - Art. 1709 cod. civ. - Obbligo di applicare le tariffe professionali - Esclusione - Fattispecie. Ai fini della liquidazione del compenso per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 cod. civ. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, dalle tariffe professionali. (Nella specie, la Suprema Corte ha enunciato il principio confermando la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prestazione professionale non protetta, resa dal non professionista, caratterizzata da un minor valore in quanto carente della spendita, a beneficio del committente, della competenza ed esperienza del professionista). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9741 del 22/04/2013   …...

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