Skip to main content

1706.Acquisti del mandatario

Art.1706.Acquisti del mandatario.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13098 del 16/05/2025 (Rv. 674572 - 01)
Formazione dello stato passivo - Crediti prededucibili - Qualificazione da parte dell'interprete - Ricorso all'analogia legis - Esclusione - Fattispecie. In tema di insinuazione al passivo, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13098 del 16/05/2025 (Rv. 674572 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1706, Cod_Civ_art_1707   …...
Attività svolta dal fiduciario – Cass. n. 29410/2020
Contratti di borsa - Attività svolta dal fiduciario - Azioni contro terzi riferite a tale attività - Cessazione del rapporto fiduciario - Irrilevanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie. Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebito, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti c in essere in relazione all’esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_1706, Cod_Civ_art_1722 corte cassazione 29410 2020 …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016
Imputazione degli effetti dell'atto nella sfera giuridica del rappresentato - Riscossione di somme per conto del mandante - Acquisto automatico in capo al mandante - Esclusione - Obbligo di versamento al preponente - Necessità - Sussistenza - Conseguenze. Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016   …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016
Imputazione degli effetti dell'atto nella sfera giuridica del rappresentato - Riscossione di somme per conto del mandante - Acquisto automatico in capo al mandante - Esclusione - Obbligo di versamento al preponente - Necessità - Sussistenza - Conseguenze. Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016   …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Cass. n. 9775/2016
Imputazione degli effetti dell'atto nella sfera giuridica del rappresentato - Riscossione di somme per conto del mandante - Acquisto automatico in capo al mandante - Esclusione - Obbligo di versamento al preponente - Necessità - Sussistenza - Conseguenze. Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 9775 2016   …...
Prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14748 del 26/06/2007
Comportamento processuale (ivi incluse le difese del procuratore) o extraprocessuale delle parti - Unica e sufficiente fonte di prova - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione (Nella fattispecie, relativa al recupero da parte del mandante delle somme affidate al mandatario per essere investite sul conto corrente di questo, la corte di merito aveva rigettato la domanda - per responsabilità contrattuale o extracontrattuale - nei confronti della banca chiamata in causa, la quale, mediante il suo procuratore in giudizio aveva affermato al c.t.u., durante le operazioni peritali, di avere ricevuto ordini verbali dal mandatario in ordine al prelevamento e alla disposizione del danaro, la S.C. ha rigettato il ricorso del mandante sul presupposto che la sentenza era fondata su una motivazione logica e pertanto non censurabile). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14748 del 26/06/2007   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello