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1687.Riconsegna delle merci

Art.1687.Riconsegna delle merci.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) Di cose Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27116 del 22/09/2023 (Rv. 668938 - 01)
Responsabilità del vettore - avarie e perdite - Contratto di trasporto o di vendita con spedizione - Risarcimento del danno da inadempimento del vettore - Legittimazione del destinatario - Condizioni - Fattispecie. In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27116 del 22/09/2023 (Rv. 668938 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1683, Cod_Civ_art_1687, Cod_Civ_art_1689 …...
Domanda di manleva nei confronti del subvettore – Cass. n. 32976/2022
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - responsabilità del vettore - avarie e perdite - Contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore - Domanda di manleva nei confronti del subvettore - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.   In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32976 del 09/11/2022 (Rv. 666268 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1678, Cod_Civ_art_1687, Cod_Civ_art_1693, Cod_Civ_art_2951   Corte Cassazione 32976 2022 …...
Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21850 del 20/09/2017
Trasporto aereo di merci - Attività svolta dall'impresa esercente il c.d. "handling" aeroportuale - Natura - Prestazione oggetto di autonomo contratto stipulato tra vettore ed "handler" a beneficio del mittente o del destinatario - Esclusione - Attività accessoria rientrante nella prestazione del contratto di trasporto, resa dall'"handler" quale ausiliario del vettore - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Applicabilità. Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di …...

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