Art.1552. Nozione.
0 Codice civile
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Vendita di terreno da distaccarsi da una più ampia estensione – Cass. n. 14585/2021Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - Vendita di terreno da distaccarsi da una più ampia estensione - Determinazione e determinabilità dell'oggetto - Condizioni di ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della …...
Ricostruzione dell'accordo negoziale – Cass. n. 3590/2021Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Ricostruzione dell'accordo negoziale - Attività del giudice del merito - Distinzione in due fasi - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente interpretato la volontà delle parti di un contratto di permuta tra alcuni terreni e gli appartamenti da realizzarvi, come diretta a differire l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni costruiti ad un momento successivo, coincidente con l'adempimento di ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021 (Rv. 660549 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_1552 …...
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19824 del 23/07/2019 (Rv. 654972 - 01)Atti e contratti relativi a diritti reali Permuta di terreno con appartamento da costruire - Opponibilità a terzi della trascrizione dell'atto - Verifica sul contenuto della nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie.
In caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell'opponibilità ai terzi della trascrizione dell'atto di permuta, deve verificarsi se la nota di trascrizione della convenzione consenta l'individuazione dell'appartamento oggetto di permuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte territoriale che erroneamente aveva ritenuto che la trascrizione della convenzione edilizia non fosse opponibile al terzo, che aveva iscritto ipoteca in un momento successivo, senza accertare se la nota di trascrizione consentisse di individuare la porzione dell'immobile poi trasferito in base al contratto di permuta).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19824 del 23/07/2019 (Rv. 654972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1552, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2652 …...
Vendita - cose future - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016Forma scritta - Stipulazione del contratto - Necessità - Individuazione del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016
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Vendita - cose future - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016Forma scritta - Stipulazione del contratto - Necessità - Individuazione del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016
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contratti in genere - interpretazione - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 5605 del 11/03/2014Contratto traslativo di un bene con controprestazione mista - Qualificazione dell'atto come vendita o permuta - Criterio della prevalenza economica - Ammissibilità - Esclusione - Ricerca della comune intenzione dei contraenti - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 11/03/2014
Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 11/03/2014
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1552. NozioneArt.1552. Nozione.
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___________________________________________________________ ___________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello …...
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