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Responsabilità professionale - Prestazione d'opera professionale – Cass. 13592/2019

Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento.

In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento

Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore

Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore

Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale

Cod. Civ. art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera