Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VI: del matrimonio capo I: della promessa di matrimonio Art.81. Risarcimento dei danni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 81. Risarcimento dei danni.
1. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
2. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
3. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
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