Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo IV: dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta capo I: dell'assenza Art.51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Art. 51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
1. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
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