Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo III: delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art.41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
1. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
2. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
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