Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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