Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.29. Divieto di nuove operazioni.
Art. 29. Divieto di nuove operazioni.
1. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
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