Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.27. Estinzione della persona giuridica.
Art. 27. Estinzione della persona giuridica.
1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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Legittimazione all'impugnazione di una sentenza pronunciata contro la gescal anteriormente alla deliberazione del comitato di liquidazione - appartenenza al comitato per la gescal.*
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