articolo vigente
Articolo vigente
Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
1. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
modifiche - note
COMMENTI
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Consorzi - agricoltura - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8963 del 11/09/1997Produttori agricoli - legge n. 674 del 1978 sull'associazionismo agricolo - Scopo commerciale delle conseguenti associazioni dei produttori ortofrutticoli - Sussistenza - Natura di associazione di tali organizzazioni - Esclusione - Natura consortile - Configurabilità - Conseguenze in tema di convocazione assembleare - Normativa ex. art. 20 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Le associazioni dei produttori ortofrutticoli (a.z.p.a.o.), costituite per migliorare le condizioni di esercizio dell'attività di vendita sul mercato dei prodotti degli associati (legge n. 674 del 1978, applicativa...
Consorzi - agricoltura - consorzi di miglioramento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5750 del 13/06/1990Nuovo statuto - consenso unanime dei consorziati - necessità - esclusione.*
L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 cod. civ.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 cod. civ.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (rispettivamente in tema di Costituzione del consorzio e...
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4073 del 18/06/1986Procedimento - competenza - del giudice competente per la causa di merito - conseguenze.*
Il giudice competente a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che sarebbe competente per la causa di merito (art. 693, 696 cod. proc. civ.). pertanto, in relazione alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, o di risoluzione di esso, competente a provvedere sulla citata istanza è il giudice del luogo in cui il contratto stesso è stato concluso o quello del luogo nel quale questo deve essere eseguito.*
Corte di Cassazione, Sez. 2,...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 3362/1974Diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - vendita - prezzo - pagamento a mezzo tratta - forum solutionis - spostamento al domicilio del compratore - condizioni - modalita esclusiva - rinuncia del venditore al suo foro - necessita.*
La pattuizione relativa al pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento definitivo del forum solutionis dal domicilio del venditore-creditore a quello del compratore-debitore, ai sensi dell'art 44 del RD 14 dicembre 1933 n 1669, solo nel caso in cui tale modalita di pagamento sia prevista con carattere esclusivo ed il venditore abbia...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 1121/1971Diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - deduzione di due obbligazioni l'una subordinata all'altra - competenza territoriale - determinazione - riferimento all'obbligazione dedotta in via principale.*
Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la Competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all'art 31 cod proc civ, va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale. ( Conf 2834'55).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 19/04/1971
_____________________________________...
Enti pubblici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1527 del 18/06/1962Convocazione dell'assemblea - art 20 cod civ - inapplicabilita.*
078003 252440.*
L'art 20 cod civ, relativo alla convocazione dell'assemblea delle associazioni, spiegata la sua efficacia soltanto sul piano privatistico. Pertanto, non puo estendersi l'ambito di applicazione di esso sul piano pubblicistico, e cioe agli enti di diritto pubblico.*
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1527 del 18/06/1962
 ...
Persona giuridica privata – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 30/07/1957Assemblea convocata dal presidente del tribunale - non reclamabilita del provvedimento - altri rimedi.
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale ordina la convocazione dell'assemblea di una associazione, ai sensi dell'art 20, secondo comma cod. civ., non e soggetto a reclamo proposto avverso il provvedimento stesso non è idoneo a sospenderne l'efficacia. I soci possono eventualmente far valere le ragioni di irritualita del provvedimento in Sede di convocazione dell'assemblea, e, occorrendo, mediante l'impugnazione della deliberazione adottata.
Corte di Cassazione, Sez. 1,...
___________________________________________________________