Skip to main content

754. (Apposizione d'ufficio)

Art. 754. (apposizione d'ufficio)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - base imponibile - attivo ereditario - denaro, gioielli, mobilia – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11993 del 22/05/2006
Presunzione di esistenza - Art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Prova contraria - Inventario redatto in conformità degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. - Sufficienza - Apposizione dei sigilli - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11993 del 22/05/2006 In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchè l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11993 del 22/05/2006   …...
Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presunzioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4578 del 21/05/1990
Presunzione di esistenza in predeterminata percentuale di gioielli, danno e mobilio nell'attivo ereditario - prova contraria - inventario di accettazione beneficiata - requisiti.* Ai fini della determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione, la prova contraria atta a vincere la presunzione - di esistenza in predeterminata percentuale di gioielli, denaro e mobilio nell'attivo errio - di cui all'art. 31 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 (poi abrogato dall'art. 8 del successivo D.P.R. n. 637 del 1972) può essere costituita solo da inventari che o siano stati redatti nel corso delle procedure di tutela, di fallimento, e di opposizione e rimozione di sigilli o che siano stati redatti - o comunque ivi validamente utilizzati - nel corso della procedura di accettazione beneficiata introdotta da uno dei chiamati all'eredità della cui imposta si controverte. A tal fine tali documenti, oltre che completi, devono rispettare le prescrizioni formali dettate, in generale, per tutti gli inventari, e, in particolare, per quelli del corrispondente tipo, onde, specificamente quelli afferenti alla accettazione beneficiata, devono essere stati preceduti dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena di Invalidità (V. Artt. 705 cod. civ., 763, comma secondo, in relazione a 754, comma primo, cod. proc. civ.). ( V 2689/78, mass n 392070; ( V 2339/75, mass n 376187; ( V 3673/69, mass n 343914; ( V 797/66, mass n 321604).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4578 del 21/05/1990   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

754

apposizione

ufficio