Esecuzione forzata - immobiliare - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36081 del 27/12/2023 (Rv. 669724 - 01)Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Vizi del sub-procedimento di vendita - Rimedio ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Controversie tra le parti o gli offerenti - Opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni - Necessità.
I vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36081 del 27/12/2023 (Rv. 669724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità - esecuzione forzata - immobiliare - Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze.
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_591 …...
Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo – Cass. n. 10350/2023Esecuzione forzata - immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_591_3, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
10350
2023 …...
Immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. – Cass. 12238/2019Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità).
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019 (Rv. 653893 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 591.2 – Delega delle operazioni di vendita
Cod. Proc. Civ. art. 591.3 – Ricorso al giudice dell’esecuzione
Cod. Proc. Civ. art. 617 – Forma dell’opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 669.13 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configurprocedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013
In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013
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divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configurprocedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013
In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013
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Esecuzione forzata - immobiliare Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011Istruzioni del giudice dell'esecuzione erronee od inopportune - Reclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ. - Proponibilità - Prima dell'esecuzione di dette istruzioni da parte del professionista delegato - Necessità - Conseguenze - Reclamo proposto successivamente - Inammissibilità - Facoltà dell'interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi per illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di procedura esecutiva immobiliare, è onere di qualunque interessato quello di proporre il reclamo previsto dall'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione impartisca istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano eseguite. Ne consegue che, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, per l'eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ravvisato l'inammissibilità del reclamo proposto successivamente all'aggiudicazione del bene, in quanto con esso si intendeva far valere l'illegittimità delle istruzioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla pubblicità dell'aumento di sesto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011
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