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404. (Casi di opposizione di terzo)

Art. 404. (Casi di opposizione di terzo)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2983 del 06/02/2025 (Rv. 673948-01)
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Azione di disconoscimento della paternità - Padre naturale - Parte necessaria o facoltativa in appello - Esclusione - Ragioni. Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2983 del 06/02/2025 (Rv. 673948-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0247, Cod_Proc_Civ_art_344, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24753 del 16/09/2024 (Rv. 672400-01)
Opposizione di terzo revocatoria - Presupposti - Proponibilità in via incidentale o in via di eccezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24753 del 16/09/2024 (Rv. 672400-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11961 del 03/05/2024 (Rv. 671483-01)
Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione attiva - Estensione anche al titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quelli delle parti - Fattispecie. L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11961 del 03/05/2024 (Rv. 671483-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_663, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Civ_art_1158 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34540 del 11/12/2023 (Rv. 669532 - 01)
Accoglimento di opposizione di terzo - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti - Fattispecie. L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell’opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34540 del 11/12/2023 (Rv. 669532 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30331 del 31/10/2023 (Rv. 669347 - 01)
Esperibilità in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30331 del 31/10/2023 (Rv. 669347 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Trascrizione - atti relativi a beni immobili Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023 (Rv. 669274 - 01)
Atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali - Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali - Actio confessoria servitutis - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza. Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023 (Rv. 669274 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2653, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01)
Pretermissione di un litisconsorte - Integrazione del contraddittorio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Successiva opposizione ex art. 404 c.p.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione. L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)  
Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie. In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)
Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione. Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)
Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - con beneficio di inventario - procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - opposizione di terzo - Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carenza di interesse all'opposizione. Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0490 …...
Impugnazioni civili - appello Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 02)
Intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Intervento adesivo in appello del socio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di società di capitali, l'intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall'illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all'opposizione ex art. 404 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_344, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa – Cass. n. 35457/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - in genere - Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.   Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il litisconsorzio necessario tra due coniugi comproprietari in un giudizio di condanna alla rimozione di una veranda abusiva.) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35457 del 02/12/2022 (Rv. 666330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35457 2022 …...
Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore – Cass. n. 34940/2022
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria - condizioni e presupposti - inerzia del debitore - Nozione - Limiti - Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore - Conseguenze - Comportamento positivo del debitore - Esperibilità dell'azione surrogatoria - Esclusione - Fattispecie.   L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, ha considerato inerte il comportamento processuale del debitore che, di fronte ad un contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva azionato né la clausola risolutiva contrattualmente prevista, né aveva dato corso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c., pur avendo saldato interamente il prezzo di acquisto successivamente alla stipula del preliminare). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022 (Rv. 666418 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2932, …...
Intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Cass. n. 32887/2022
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.   L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32887 del 08/11/2022 (Rv. 666135 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344, Cod_Proc_Civ_art_404   Corte Cassazione 32887 2022 …...
Danno al patrimonio sociale – Cass. n. 15875/2022
Società - di capitali - Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Opposizione di terzo revocatoria - Legittimazione attiva del socio - Condizioni - Solo qualora il socio sia anche creditore della società - Ragioni - Fattispecie.   In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15875 del 17/05/2022 (Rv. 664782 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Civ_art_2462, Cod_Civ_art_2467   Corte Cassazione 15875 2022 …...
Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare – Cass. n. 15169/2022
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Divorzio congiunto - Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare - Passaggio in giudicato della sentenza che recepisce l'accordo - Impugnativa negoziale a tutela delle parti o di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.   L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_404   Corte Cassazione 15169 2022 …...
Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica – Cass. n. 8590/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario - Sentenza dichiarativa dell'usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato - Rimedio - Opposizione a precetto - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. - Necessità.   Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_407, Cod_Proc_Civ_art_615   Corte Cassazione 8590 2022 …...
Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari – Cass. n. 1441/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.   È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_406   Corte Cassazione 1441 2022 …...
Procedimento di esdebitazione del fallito – Cass. n. 34016/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Provvedimento di esdebitazione - Procedimento - Pretermissione di un creditore concorrente non integralmente soddisfatto - Inefficacia del provvedimento nei confronti del predetto creditore - Esclusione - Opposizione di terzo - Necessità - Fattispecie.   Nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti, quali litisconsorti necessari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall.; nondimeno, il litisconsorte pretermesso non potrà ritenere inefficace la pronuncia così emessa ma dovrà invece necessariamente proporre opposizione di terzo nella procedura fallimentare, restandogli preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla decisione "inter alios" non opposta sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile all'INPS, creditore concorrente non integralmente soddisfatto, il provvedimento di esdebitazione). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 34016 del 12/11/2021 (Rv. 662775 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404   Corte Cassazione 34016 2021 …...
Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di impugnazione ordinaria – Cass. n. 27715/2021
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di impugnazione ordinaria - Sussistenza - Limiti - Passaggio in giudicato della sentenza d'appello - Ragioni.   L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_404   Corte Cassazione 27715 2021 …...
Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale – Cass. n. 18601/2021
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternità - Sentenza di disconoscimento di paternità - Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.   E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18601 del 30/06/2021 (Rv. 661614 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0243, Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_404   corte cassazione 18601 2021 …...
Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Cass. n. 4665/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione - Cass. n. 26704/2020
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione. L’opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_404 Opposizione di terzo luogo di notificazione corte cassazione 26704 2020 …...
Opposizione di terzo – usucapione - sentenza dichiarativa – Cass. n. 21851/2020
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Opposizione di terzo fondata sull'acquisto del bene per usucapione - Previa sentenza dichiarativa dell'usucapione - Necessità - Esclusione - Ragioni. I presupposti dell'usucapione possono costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto, ex art. 404, comma 1, c.p.c., ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa "inter alios", stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21851 del 09/10/2020 (Rv. 659326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404 corte cassazione 21851 2020 …...
Opposizione di terzo da parte del datore di lavoro – Cass. n. 18683/2020
Impugnazioni civili - opposizione di terzo -Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Opposizione di terzo da parte del datore di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi Il datore di lavoro non è legittimato ad esperire l’opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza relativa alla spettanza ai lavoratori del beneficio contributivo da esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, atteso che dall'accertamento relativo al rischio morbigeno, ed al suo protrarsi per un consistente periodo di tempo, non discende alcuna immediata conseguenza nei suoi confronti, né risulta pregiudicato il diritto alla tutela della sua immagine, potendone allegare in concreto il pregiudizio in altra sede, ove non è escluso che si possa procedere ad un nuovo accertamento dello stato dei luoghi. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18683 del 09/09/2020 (Rv. 658844 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404 CORTE CASSAZIONE 18683 2020 …...
Opposizione di terzo avverso la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione - Cass. n. 18130/2020
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere -Opposizione di terzo avverso la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione - Accoglimento dell'opposizione nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - impugnazioni civili - opposizione di terzo . OPPOSIZIONE TERZO CARENZA INTERESSE Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice "a quo", in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso medesimo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 2 -  Sentenza n. 18130 del 31/08/2020 (Rv. 658964 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 18130 2020 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo – Cass. n. 11289/2020
Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. introdotta innanzi al giudice di appello - Rimessione al primo giudice - Presupposti - Limiti - Fattispecie. Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento. Nel giudizio di opposizione di terzo proposto innanzi al giudice di appello, occorre distinguere l'ipotesi nella quale la sentenza impugnata abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, e quella in cui il terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda, invece, fare valere un proprio diritto indipendente, che risulti incompatibile con quelli vantati dalle altre parti. Nel primo caso, infatti, l'opponente ex art. 404 c.p.c. trae la propria legittimazione all'azione dalla circostanza di essere stato un litisconsorte necessario pretermesso e deve, pertanto, essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado; al contrario, nella seconda eventualità, gli accertamenti relativi alla situazione legittimante del terzo ed alla caducazione della sentenza opposta andranno compiuti dal medesimo giudice di appello. (Nella specie, i ricorrenti avevano proposto la loro opposizione di terzo assumendo di essere titolari di un diritto autonomo - l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione - rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza passata in giudicato - simulazione assoluta di due compravendite - e la S.C. ha giudicato corretta la scelta operata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'opposizione nel merito, rigettandola, senza provvedere alla remissione della causa al giudice di primo grado). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11289 del 12/06/2020 (Rv. 658156 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_406 CORTE CASSAZIONE 11289 2020 …...
Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01)
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Irpef - Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Imprenditore interponente - Obbligo di versamento delle ritenute d'acconto sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati dallo stesso - Presupposto - Esperimento dell'azione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 da parte del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l'insorgere, in capo all'imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente). Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9720 del 26/05/2020 (Rv. 657769 - 01)
Esecuzione forzata del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Rimedi - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Alternatività - Condizioni - Fattispecie in tema di pretesa usucapione del bene da demolire. Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all’esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9720 del 26/05/2020 (Rv. 657769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1158 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020 (Rv. 657031 - 01)
Sentenza di fallimento - Opposizione del terzo ex art_ 404 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art_ 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art_ 18 l.fall., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da "qualunque interessato". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020 (Rv. 657031 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza - Ricorso in cassazione contro la sentenza assoggettata all'opposizione - Accoglimento pendente il giudizio di legittimità – Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza interlocutoria n. 10
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - In genere. Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione va verificato all'esito dell’eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza interlocutoria n. 10357 del 12/04/2019 (Rv. 653498 - 01) Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019 Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_0463, Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Opposizione di terzo - Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Condizioni. L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_404 …...
Appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore condebitore solidale - legittimazione ad intervenire in appello ex art. 344 c.p.c.
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore condebitore solidale - legittimazione ad intervenire in appello ex art. 344 c.p.c. - obbligazioni in genere - solidarietà - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018 Deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), del condebitore solidale, il quale non è qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018   …...
Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 7041 del 20/03/2017
Terzo titolare di un diritto incompatibile con quello del procedente – Mezzo di tutela azionabile – Individuazione. Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 7041 del 20/03/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015
Domanda di usucapione fondata su transazione - Domanda di accertamento della simulazione di quella transazione proposta dai creditori di uno dei convenuti - Cause dipendenti ex art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Interesse dei creditori ad intervenire nel giudizio di usucapione - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015 Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015 La causa riguardante l'invocata usucapione di un immobile fondata su di una scrittura privata asseritamente transattiva tra le parti e quella, proposta dai creditori di uno dei convenuti nel giudizio di usucapione, di accertamento della simulazione della transazione suddetta, sono tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c., perché collegate da un vincolo di subordinazione logica. Ne consegue che i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17193 del 27/08/2015     …...
impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 22/10/2014
Sentenza di arretramento di costruzione posta a distanza irregolare - Pronuncia nei confronti del solo proprietario del fabbricato - Legittimazione dell'usufruttuario all'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, n. 1 cod. Proc. Civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 22/10/2014 L'usufruttuario non è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, primo comma, n. 1 cod. Proc. Civ., contro la sentenza di condanna all'arretramento del fabbricato realizzato a distanza irregolare che sia stata pronunciata nei confronti del solo proprietario del bene, poiché non è titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla decisione resa tra altre parti.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 22/10/2014 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015
Annullamento, ai soli effetti civili, di sentenza pronunciata in sede penale - Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Intervento di terzo - Inammissibilità - Fattispecie in tema di chiamata in causa in garanzia. Il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura "chiusa", ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ., sicché nello stesso non è consentito l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito non aveva autorizzato la chiamata in causa, da parte del danneggiante - ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. - del proprio assicuratore). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015   …...
Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Terzo legittimato all'opposizione ex art. 404, primo comma cod. proc. civ. - Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 cod. proc. civ. - Esclusione - Eccezioni. Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi "inter alios", salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'art. 619 cod. proc. civ., quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
Procedimento civile - azione - di accertamento - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Giudizio "inter alios" - Tutela del litisconsorte pretermesso o del terzo titolare di posizione equivalente - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. - Tutela a mezzo di azione di accertamento autonoma del proprio diritto - Alternatività - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – procedimento civile - azione - di accertamento - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Giudizio "inter alios" - Tutela del litisconsorte pretermesso o del terzo titolare di posizione equivalente - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. - Tutela a mezzo di azione di accertamento autonoma del proprio diritto - Alternatività - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014
Intervento in appello - Soggetti abilitati a proporre opposizione di terzo revocatoria - Onere di allegazione dei presupposti abilitanti - Necessità - Contenuto - Ragioni. I creditori possono sempre intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria, purché specifichino nell'atto di intervento, pur senza formule sacramentali, di agire ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria, così assicurando il "thema decidendum", la costituzione del contraddittorio, la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 3865/2014
Declaratoria d'ufficio di improponibilità dell'azione (nella specie, di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Fondamento. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, per inesperibilità dell'opposizione di terzo, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., da parte del terzo detentore di immobile con riferimento al quale il locatore abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio) può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale davanti al giudice dichiarato competente. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3865 del 19/02/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3865 2014   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014
Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento. Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014
Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento. Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 466 del 13/01/2014
Termine di cui all'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alla sola opposizione di terzo revocatoria - Opposizione di terzo ordinaria - Esercizio - Limiti. In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 466 del 13/01/2014   …...
Famiglia - filiazione - filiazione legittima - disconoscimento di paternità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12211 del 17/07/2012
Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale nei confronti della sentenza di disconoscimento di paternità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza, passata in giudicato, il disconoscimento della paternità legittima, è inammissibile l'opposizione di terzo di colui che sia indicato come genitore naturale, il quale deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12211 del 17/07/2012   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - decisione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12266 del 17/07/2012
Sentenza in materia di "actio negatoria servitutis" - Opposizione di terzo proposta da un comproprietario del preteso fondo dominante - Accoglimento dell'opposizione - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti. Nell'ipotesi in cui sia accolta l'opposizione di terzo, di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., proposta avverso sentenza di "negatoria servitutis" dal comproprietario del fondo preteso dominante, il giudicato formatosi in forza di tale sentenza ne risulta vulnerato per la sola parte incompatibile con i diritti dell'opponente, ovvero relativamente alla condanna accessoria alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e non anche in ordine all'accertamento negativo della servitù, che permane efficace tra le parti originarie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12266 del 17/07/2012   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11415 del 06/07/2012
Adozione - Pronuncia di adottabilità - Annullamento della sentenza - Nuovo procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di adozione di minori, l'accoglimento dell'opposizione di terzo, proposta dalla madre naturale in ordine al procedimento di adottabilità della propria figlia, dal quale era stata pretermessa, non richiede l'apertura di un nuovo procedimento, essendo legittima una nuova pronuncia sostitutiva della prima, in quanto le fasi rescindente e rescissoria si svolgono davanti allo stesso giudice; inoltre, tale pronuncia può essere basata anche su prove raccolte nel precedente giudizio, ove siano tali da integrare gli estremi necessari a dare dimostrazione di fatti controversi. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11415 del 06/07/2012   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012
Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità. Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Esperibilità dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pregiudizi per la difesa del terzo possessore - Insussistenza - Difesa del terzo nell'ambito del giudizio di merito possessorio, mediante azione petitoria o opposizione all'esecuzione - Ammissibilità. L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Né dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4327 del 19/03/2012   …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17 del 03/01/2011
Litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di appello - Opposizione di terzo - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Decisione della causa nel merito - Necessità. In tema di opposizione di terzo, nel caso in cui un litisconsorte necessario sia stato pretermesso nel giudizio di appello, il giudice d'appello adito in sede di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., constatata l'inefficacia della sentenza opposta nei confronti del terzo, non può esimersi dall'esame del merito dell'impugnazione, non ricorrendo nel detto caso nessuna delle ipotesi tassative, non suscettibili di applicazione estensiva, per la rimessione delle parti al primo giudice, di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17 del 03/01/2011   …...
CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010
Nozione - Conseguenze - Proposizione di appello ed opposizione di terzo avverso la stessa sentenza di primo grado esecutiva - Sospensione necessaria di una delle impugnazioni - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Coordinazione tra i rispettivi provvedimenti conclusivi - Sussistenza - Necessità. La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (di) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto, e la coordinazione tra le stesse si prospetta soltanto in riferimento ai rispettivi provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza tra le parti produrrà la cessazione della materia del contendere del profilo impugnatorio del giudizio di opposizione, così come l'accoglimento dell'opposizione di terzo, con relativo annullamento della sentenza opposta, farà venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010   …...
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IMPUGNAZIONI PER REVOCAZIONE E OPPOSIZIONE DI TERZO – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15350 del 25/06/2010
Opposizione di terzo revocatoria - Ammissibilità - Condizioni - Esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione o per mancata costituzione dell'opponente - Necessità. L'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall'art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell'opponente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15350 del 25/06/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010
Nozione - Utilità concreta della pronuncia di accoglimento - Necessità - Conseguenze - Intervento in appello in qualità di successore a titolo universale - Ammissione - Inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta in via incidentale con l'atto di intervento, senza proposizione di domanda di merito autonoma - Ricorso per cassazione - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Inammissibilità. L'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata. Ne consegue che, ammesso l'intervento in appello di un soggetto in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione, proposto dal medesimo, che censuri la sentenza di appello per aver dichiarato inammissibile la forma incidentale dell'opposizione di terzo spiegata attraverso l'atto di intervento, senza la proposizione di una domanda di merito autonoma e diversa da quella già azionata dalle parti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazioni esperibili. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma cod.proc.civ.. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazioni esperibili. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma cod.proc.civ.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazioni esperibili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007 Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma cod.proc.civ.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazioni esperibili. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma cod.proc.civ.. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007   …...
Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007   …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007 A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007 Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_143, …...
Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - sublocazione e cessione della locazione – Co
Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Controversia sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore - Cessione dell'azienda operante nell'immobile condotto in locazione e cessione della locazione - Sopravvenienza nel caso del giudizio - Effetti - Applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. - Intervento in appello del cessionario - Ammissibilità - Fattispecie. La cessione di azienda operante in immobile condotto in locazione, e del relativo contratto di locazione,secondo le previsioni di cui all'articolo 36 della legge 27 luglio 1978 n.392, qualora avvenga nel corso del giudizio che abbia ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, dà luogo ad una successione nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 del cod. proc. civ.. Ne consegue che il cessionario, in quanto successore a titolo particolare, può intervenire in appello senza che operino i limiti risultanti dall'articolo 344 cod. proc.civ..(Nella fattispecie, relativa al giudizio di opposizione a convalida di sfratto per morosità relativamente ad un immobile condotto in locazione ad uso commerciale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nel rigettare il gravame del locatario alla sentenza di primo grado di risoluzione del contratto, aveva altresì dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello della società nelle more cessionaria dell'azienda operante nell'immobile locato, sul presupposto, ritenuto in sentenza, che l'intervenuta doveva considerarsi terzo rispetto al giudizio, con conseguente limitazione dei poteri processuali a quanto prevede l'art. 404 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 14/03/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006
Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti. (Nella specie, instaurata la causa, in tema di inadempimento contrattuale, da società in nome collettivo, avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato proposto appello, anche dall'unico socio residuo, in proprio, dopo l'avvenuto scioglimento della società; ha ritenuto la S.C. che tale appello fosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, al giudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appello dovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla base del citato principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento e la inammissibilità del ricorso per cassazione, da lui proposto in proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006   …...
impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006
Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006 L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti. (Nella specie, instaurata la causa, in tema di inadempimento contrattuale, da società in nome collettivo, avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato proposto appello, anche dall'unico socio residuo, in proprio, dopo l'avvenuto scioglimento della società; ha ritenuto la S.C. che tale appello fosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, al giudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appello dovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla base del citato principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento e la inammissibilità del ricorso per cassazione, da lui proposto in proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006   …...
locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - sublocazione e cessione della locazione - in
Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Controversia sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore - Cessione dell'azienda operante nell'immobile condotto in locazione e cessione della locazione - Sopravvenienza nel caso del giudizio - Effetti - Applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. - Intervento in appello del cessionario - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 14/03/2006 La cessione di azienda operante in immobile condotto in locazione, e del relativo contratto di locazione,secondo le previsioni di cui all'articolo 36 della legge 27 luglio 1978 n.392, qualora avvenga nel corso del giudizio che abbia ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, dà luogo ad una successione nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 del cod. proc. civ.. Ne consegue che il cessionario, in quanto successore a titolo particolare, può intervenire in appello senza che operino i limiti risultanti dall'articolo 344 cod. proc.civ..(Nella fattispecie, relativa al giudizio di opposizione a convalida di sfratto per morosità relativamente ad un immobile condotto in locazione ad uso commerciale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nel rigettare il gravame del locatario alla sentenza di primo grado di risoluzione del contratto, aveva altresì dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello della società nelle more cessionaria dell'azienda operante nell'immobile locato, sul presupposto, ritenuto in sentenza, che l'intervenuta doveva considerarsi terzo rispetto al giudizio, con conseguente limitazione dei poteri processuali a quanto prevede l'art. 404 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 14/03/2006   …...
impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005
Rinvio alle ipotesi dell'art.404 cod. proc. civ. - Esclusività - Intervento adesivo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005 L'art.344 cod. proc. civ., che ammette l'intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art.404 cod. proc. civ., vale a dire di coloro che si assumono titolari di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, implicitamente esclude l'ammissibilità, in sede di gravame, dell'intervento adesivo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005   …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005
Condizioni - Intervento ad opera di soggetto deducente la sua qualità di litisconsorte pretermesso in primo grado - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - Deduzione,da parte dello stesso interventore, dell'ingiustizia nel merito della sentenza di prime cure - Necessità - Esclusione. L'allegazione da parte dell'interventore in appello della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l'ammissibilità dell'intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell'ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. insito in detta mancata partecipazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005   …...
impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005
Condizioni - Intervento ad opera di soggetto deducente la sua qualità di litisconsorte pretermesso in primo grado - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - Deduzione,da parte dello stesso interventore, dell'ingiustizia nel merito della sentenza di prime cure - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005 L'allegazione da parte dell'interventore in appello della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l'ammissibilità dell'intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell'ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. insito in detta mancata partecipazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 13/04/2005
Giudizio relativo - Intervento del terzo estraneo al giudizio arbitrale - Inammissibilità. Alla stregua del codice di rito nel testo in vigore prima della legge n. 25 del 1994, non è consentito l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio arbitrale, nel processo di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, restando la tutela dei diritti di detto terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 13/04/2005   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo. Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Opposizione di terzo ai sensi dell'art. 831 cod. proc. civ., in relazione all'art. 404, primo comma, stesso codice - Legittimazione del curatore fallimentare - Per far valere l'inopponibilità alla massa, "ex" art. 45 legge fall., del contratto di vendita accertato dal lodo - Sussistenza - Fondamento. Ove deduca l'inopponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'atto di vendita stipulato dal fallito, il curatore agisce nella veste di terzo, in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, senza alcun riguardo a posizioni soggettive di quest'ultimo; ne consegue che egli è, in detta veste, legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo, "ex" art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 dello stesso codice), avverso il lodo arbitrale pronunciato nella controversia tra l'acquirente ed il fallito nascente dal contratto medesimo, potendo accampare un proprio diritto autonomo e incompatibile rispetto ai rapporti accertati dal lodo opposto. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Opposizione di terzo - Contrasto tra lodo e sentenza relativa all'opposizione di terzo - Configurabilità - Fondamento. Nel giudizio di opposizione d terzo "ex" art. 404 cod. proc. civ., cui fa riferimento in materia arbitrale l'art. 831 cod. proc. civ., non esistono una fase rescindente e una fase rescissoria; è ben possibile, pertanto, che si verifichi contrasto tra il lodo e la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione, conservando il lodo efficacia di giudicato tra le parti nei cui confronti è stato emesso. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo. Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Opposizione di terzo ai sensi dell'art. 831 cod. proc. civ., in relazione all'art. 404, primo comma, stesso codice - Legittimazione del curatore fallimentare - Per far valere l'inopponibilità alla massa, "ex" art. 45 legge fall., del contratto di vendita accertato dal lodo - Sussistenza - Fondamento. Ove deduca l'inopponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'atto di vendita stipulato dal fallito, il curatore agisce nella veste di terzo, in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, senza alcun riguardo a posizioni soggettive di quest'ultimo; ne consegue che egli è, in detta veste, legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo, "ex" art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 dello stesso codice), avverso il lodo arbitrale pronunciato nella controversia tra l'acquirente ed il fallito nascente dal contratto medesimo, potendo accampare un proprio diritto autonomo e incompatibile rispetto ai rapporti accertati dal lodo opposto. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003
Opposizione di terzo - Contrasto tra lodo e sentenza relativa all'opposizione di terzo - Configurabilità - Fondamento. Nel giudizio di opposizione d terzo "ex" art. 404 cod. proc. civ., cui fa riferimento in materia arbitrale l'art. 831 cod. proc. civ., non esistono una fase rescindente e una fase rescissoria; è ben possibile, pertanto, che si verifichi contrasto tra il lodo e la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione, conservando il lodo efficacia di giudicato tra le parti nei cui confronti è stato emesso. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 07/02/2002
Opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Contrasto da lodo e sentenza relativa all'opposizione di terzo - Ammissibilità - Fondamento. . Nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., cui fa riferimento in materia arbitrale l'art. 831 cod. proc. civ., non esistono una fase rescindente ed una fase rescissoria; è ben possibile, pertanto, che si verifichi contrasto tra il lodo e la sentenza che ne definisce il giudizio d'impugnazione, conservando il lodo efficacia di giudicato tra le parti nei cui confronti è stato emesso. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 07/02/2002   …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa - in genere - ammissibilita - condizioni - giudizio relativo al solo sfruttamento economico di una invenzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
Intervento in appello dell'inventore non piu titolare del brevetto - inammissibilita.* Beni immateriali - brevetti (proprieta industriale) - in genere.* In grado di appello e consentito l'intervento volontario solo di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo quali titolari di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accettata o costituita con la sentenza di primo grado, che crea loro un pregiudizio di fatto o di diritto. Non e ammissibile in appello l'intervento dell'inventore non piu titolare del brevetto (ed il cui nominativo non risulta, quindi, piu annotato nel registro dei brevetti, fra le persone, aventi diritto al brevetto, contro le quali deve essere promossa l'Azione di decadenza o di nullita) se nel giudizio non si controverte in ordine al diritto personale relativo alla paternita dell'invenzione, ma esclusivamente di diritti di natura patrimoniale (ivi compreso il risarcimento del danno) concernenti lo sfruttamento economico dell'invenzione di cui l'inventore si e spogliato .* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971   …...
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
Ammissibilita - condizioni - giudizio relativo al solo sfruttamento economico di una invenzione - intervento in appello dell'inventore non piu titolare del brevetto - inammissibilita.* Beni immateriali - brevetti (proprieta industriale) - in genere.* In grado di appello e consentito l'intervento volontario solo di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo quali titolari di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accettata o costituita con la sentenza di primo grado, che crea loro un pregiudizio di fatto o di diritto. Non e ammissibile in appello l'intervento dell'inventore non piu titolare del brevetto (ed il cui nominativo non risulta, quindi, piu annotato nel registro dei brevetti, fra le persone, aventi diritto al brevetto, contro le quali deve essere promossa l'Azione di decadenza o di nullita) se nel giudizio non si controverte in ordine al diritto personale relativo alla paternita dell'invenzione, ma esclusivamente di diritti di natura patrimoniale (ivi compreso il risarcimento del danno) concernenti lo sfruttamento economico dell'invenzione di cui l'inventore si e spogliato .* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971   …...

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