Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023 (Rv. 669160 - 02)Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - sentenze - Contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di cassazione avverso la medesima sentenza d'appello - Cassazione del capo oggetto di revocazione pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice della revocazione - Conseguenze - Decisione della cassazione successiva alla sentenza ex art. 402 c.p.c. - Rimedi.
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023 (Rv. 669160 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_400, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_403 …...
Conseguenza eventuale della pronuncia rescissoria – Cass. n. 5682/2023Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Azione di revocazione - Restituzione ex art. 402 c.p.c. - Accessorio della fase rescindente - Esclusione - Conseguenza eventuale della pronuncia rescissoria - Sussistenza - Condizioni.
All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402
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Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno – Cass. n. 5682/2023Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - risarcimento del danno - condanna generica - giudizio civile e penale (rapporto) - in genere - Rapporti tra azione di revocazione per dolo del giudice, azione risarcitoria e giudicato penale di condanna per corruzione in atti giudiziari - Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Esclusione - Fondamento - Accertamento in sede civile del danno conseguenza - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223
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Restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata – Cass. n. 5682/2023Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Azione di revocazione - Restituzione ai sensi dell'art. 402 c.p.c. - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402
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Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia – Cass. n. 5682/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Giudicato penale di condanna generica al risarcimento del danno per corruzione in atti giudiziari - Giudicato civile di revocazione della sentenza per dolo del giudice e inammissibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse - Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia - Rilevanza ai fini della configurabilità del danno conseguenza - Esclusione - Diritto del "solvens" al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato - Contenuto e limiti.
Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che siasi in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402
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Revocazione per dolo del giudice e restituzioni – Cass. n. 5682/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Revocazione per dolo del giudice e restituzioni - Debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari - Contenuto - Obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione - Inclusione - Condizioni e limiti - Fondamento.
Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell’autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)Sentenza di appello - Revocazione parziale - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_336_1 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015Decisione di accoglimento della revocazione di sentenza non definitiva di secondo grado - Potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali della fase rescindente e della fase rescissoria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015
A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015
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competenza civile - incompetenza - per territorio - foro del consumatore – Cass. n. 3539/2014Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009Sentenza emessa dal giudice di pace in sede di revocazione di una propria sentenza pronunciata secondo equità anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ., per effetto del d.lgs. n. 40 del 2006 - Emanazione della sentenza sulla domanda di revocazione successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo del cit. art. 339, terzo comma - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009
La sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di revocazione avverso una propria sentenza, resa, anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 339, terzo comma, è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (come verificatosi nella specie).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009
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