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Cittadini extracomunitari raggiunti dadecreto di espulsione

I cittadini extracomunitari raggiunti da decreto di espulsione hanno il diritto di difendersi davanti a un tribunale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di Cassazione occupandosi del caso di un cittadino bulgaro che aveva chiesto al giudice di pronunciarsi sul provvedimento del prefetto che negava la revoca dell'espulsione da cui, precedentemente, era stato raggiunto. Il tribunale aveva considerato inammissibile la sua istanza, non potendo pronunciarsi sui un provvedimento amministrativo come il decreto di un prefetto. Ma la Suprema Corte ha ribaltato il giudizio. E, affermando il principio della parità di trattamento Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.2513/2002

SENTENZA

Ritenuto in fatto che l’11 agosto il signor K. G., cittadino bulgaro, chiedeva al Prefetto di Gorizia la revoca del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997, onde poter fruire delle possibilità di rilascio del permesso di soggiorno previste dall’art. 8, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113; che l’istanza era respinta con decreto del 27 dicembre 2000, comunicato all’interessato in data 26 gennaio 2001; che il G. proponeva ricorso ai sensi dell’art. 13, ottavo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestando, sotto molteplici profili la legittimità del decreto; che il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile, sul duplice rilievo che il ricorso ex art. 13 ottavo comma, d.lgs. 286/98 è esperibile solo nei confronti dei decreti di espulsione e che, nel caso di specie, con il provvedimento impugnato il Prefetto aveva respinto un’istanza con la quale era stata chiesta la revoca di un decreto di espulsione in precedenza emanato; che il G. chiede la cassazione di tale decreto, deducendo, in via preliminare, che la verifica della legittimità del provvedimento impugnato esulava nell’ambito della propria giurisdizione; che il Prefetto di Gorizia, al quale il ricorso è stato notificato il 9 marzo 2001, non ha svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorrente censura il decreto impugnato: per motivi attinenti alla giurisdizione, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della legittimità del decreto emanato dal Prefetto di Gorizia il 27 dicembre 2000; per violazione di legge, assumendo che il decreto era stato pronunciato dal Tribunale in una composizione diversa da quella prescritta; che secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 le impugnazioni avverso le espulsioni dello straniero dal territorio della Repubblica disposte, come nel caso di specie, dal Prefetto vanno proposte innanzi al giudice ordinario (art. 13, ottavo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a differenza di quanto stabilito dalla normativa abrogata, che devolveva l’esame di tali gravami al giudice amministrativo (art. 5, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39); che l’art. 2 del citato d.lgs. 286/98 riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, non solo i diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ma anche parità di trattamento con il cittadino, relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione; che, alla stregua di tali premesse, appare evidente che anche le decisioni adottate sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione (e, come tali, dirette ad incidere sulla concreta operatività di tali misure) sono assoggettate a controllo giurisdizionale; controllo che, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato all’autorità giudiziaria investita del potere di sindacare la legittimità del provvedimento di espulsione di cui è stata chiesta la revoca; che, pertanto, la cognizione sul ricorso proposto dal G. avverso il decreto con il quale, in data 27 dicembre 2000, il Prefetto di Gorizia aveva respinto la domanda di revoca del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997 spettava al giudice ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi 8- 10, e 13 bis, d.lgs. 286/98; che il decreto impugnato deve essere quindi cassato per tale assorbente ragione, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Gorizia, perché provveda, con le modalità sopra indicate, sul ricorso depositato dal G. il 30 gennaio 2001, liquidando anche le spese della presente fase.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Gorizia.

Roma, 25 ottobre 2001.

Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2002.