Diritto al risarcimento del danno - Equipollenza del corso di specializzazione a quelli previsti in almeno due Stati membri - Mera assonanza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, e successive integrazioni, in materia di remunerazione dei medici specializzandi, ai fini della prova dell'equipollenza del corso di specializzazione frequentato a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, la quale rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto, non è sufficiente la mera assonanza terminologica delle denominazioni dei corsi in comparazione, essendo necessario un accertamento in concreto implicante riscontri fattuali del contenuto e delle modalità di svolgimento degli stessi che è onere dell'istante allegare e provare.