Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.