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Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025

Enti locali - Impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - Conseguenze - Rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - Esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale - Esclusione - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Presupposti.

In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.