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Revoca dello status di rifugiato - Motivazione per relationem a documento secretato – Corte di Cassazione, Ordinanza Numero: 18427, del 07/07/2025

Conoscibilità del contenuto del documento - Modalità - Procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007 - Omessa attivazione - Conseguenze. - Status di rifugiato - Revoca ex artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007 - Pericolo per la sicurezza dello Stato - Natura potenziale - Configurabilità - Fondamento - Sindacato giurisdizionale in sede di impugnazione - Contenuto.

La Sezione Prima civile, nell’accogliere il ricorso del Ministero dell’Interno avverso il decreto con cui il Tribunale aveva annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato, disposto dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nei confronti di un cittadino algerino ritenuto responsabile di aver pubblicato sui propri profili social messaggi inneggianti al radicalismo islamico e all’annientamento dello Stato di Israele, ha affermato i seguenti principi di diritto:
in materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato per relationem a un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la “classifica di segretezza”, la conoscibilità di quest’ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l’esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, della l. n. 124 del 2007, che persegue la finalità di bilanciare le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo in sede giurisdizionale, di talché l’omessa attivazione del procedimento di ostensione previsto dalla predetta disposizione non è idonea né sufficiente a inficiare la motivazione resa per relationem;
il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007 - che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se “sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato” - si interpreta nel senso che tale condizione va ritenuta sussistente non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche in presenza di un pericolo potenziale, in quanto l’autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o meno, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest’ultimo, spettando al giudice del procedimento di impugnazione ex art. 35-bis del d. lgs. n. 25 del 2008, senza alcuna sovrapposizione alla valutazione discrezionale compiuta dall’autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo status di rifugiato.