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Spese giudiziali civili - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13294 del 19/05/2025

Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Assoluta novità della questione - Limitazione alla valutazione giuridica - Esclusione - Dimensione fattuale - Rilevanza - Fattispecie.

In tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale. (In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico).