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Danni morali patrimoniale e non patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025

Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza.

Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.