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Giudizio di cassazione - l’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs n. 164 del 2024. Corte di Cassazione, Sentenza Numero: 14986, del 04/06/2025

Le Sezioni unite civili, in relazione alla questione dell’applicabilità delle modifiche apportate all’art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs n. 164 del 2024 ai giudizi pendenti, hanno affermato

che: l’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni e dovendosi preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia;

in forza del principio tempus regit actum l’applicabilità della modifica, nell’ambito dei giudizi in corso, va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., l’istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 - data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 - era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura;

nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.