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Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) ad causam - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025

Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).