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Arbitrato estero Arbitrato societario - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8911 del 04/04/2025

Lodo rituale straniero - Riconoscimento in Italia - Nomina del collegio da parte di soggetto terzo - Necessità - Impugnazione

In tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una lex arbitri diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62 del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.