Obbligazioni in genere - adempimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8996 del 04/04/2025
Contratto d'opera - Attività professionale - Diligenza del prestatore - Valutazione dei rischi relativi alla prestazione - Inclusione - Fattispecie. In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).