Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9328 del 09/04/2025
Citazione o domanda giudiziale - Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento. Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.