Assicurazione contro i danni - Indennizzo assicurativo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025
Automatica rivalutazione - Sussistenza - Fondamento - Inadempimento o ritardo dell'assicuratore - Rilevanza - Esclusione - Interessi compensativi - Cumulabilità - Condizioni. L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.