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Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025

Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri. Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione dei predetti ristori risarcitori.