Professionisti - Ingegneri e Architetti - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7407 del 20/03/2025
Apertura del procedimento disciplinare senza la preventiva audizione del professionista - Nullità - Provvedimento conclusivo - Estensione - Fattispecie. In tema di procedimento disciplinare a carico degli architetti, viola l'art. 44, comma 1, del r.d. n. 2537 del 1925, con conseguente nullità che inficia anche il provvedimento conclusivo, la circostanza che il competente Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di sottoporre il professionista al procedimento stesso, senza averlo preventivamente sentito.
(La S.C. ha escluso la violazione del suddetto principio in una fattispecie in cui, dopo l'audizione personale dell'incolpato, il procedimento era proseguito con modalità cartolari, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, e la citazione ex art. 44, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925 era stata emessa all'esito di una riunione del collegio di disciplina che, sebbene anteriormente convocata, si era tenuta in data successiva alla scadenza del temine assegnato per il deposito di una memoria difensiva).
(La S.C. ha escluso la violazione del suddetto principio in una fattispecie in cui, dopo l'audizione personale dell'incolpato, il procedimento era proseguito con modalità cartolari, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, e la citazione ex art. 44, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925 era stata emessa all'esito di una riunione del collegio di disciplina che, sebbene anteriormente convocata, si era tenuta in data successiva alla scadenza del temine assegnato per il deposito di una memoria difensiva).