Skip to main content

Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31032 del 04/12/2024

Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c. Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.