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Avvocati - Dovere di probità e decoro - Rapporti con i terzi – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 86 del 22 marzo 2024

Colloquio nel proprio studio per l’assunzione di una impiegata - Violenza sessuale verso la stessa - Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricevendo una donna presso il proprio studio per un colloquio finalizzato all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle proprie dipendenze, si renda responsabile di violenza sessuale, come accertato dal giudice penale.

(Nella specie, avuto riguardo all’integrale risarcimento del danno della persona offesa, dall’assenza di precedenti disciplinare e del comportamento dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 86 del 22 marzo 2024