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Intermediazione finanziaria - Cointestazione del contratto quadro – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9331 del 08/04/2024

Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza- Ragioni.

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.