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Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1164 del 11/01/2024

Decadenza dall’azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - Tempo necessario per l’esame, ad opera del responsabile della struttura, della documentazione ricevuta - Irrilevanza.

In tema di decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, essendo pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza in questione, il tempo necessario al predetto responsabile per completare l'esame della documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati.