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Processo civile; Giudizio d’appello - Impugnazione incidentale tardiva - Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17/07/2023

Interesse rilevante - Individuazione - Processo con pluralità di parti - Impugnazione incidentale tardiva di diverso coobbligato solidale - Questioni di massima di particolare importanza.

La Sezione Prima civile, in tema di azione di responsabilità promossa ex art. 146 l.fall. nei confronti di più amministratori in solido fra loro, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico:

1) se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.;

2) se il principio fissato da Cass., Sez. U., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, nella specie, con autonomo atto di citazione);

3) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.