Skip to main content

Concordato preventivo – Concordato “prenotativo” – Commissario giudiziale - Compenso – Corte di Cassazione, Sentenza n. 15790 del 06/06/2023

Determinazione - Art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 – Criteri interpretativi – Cessazione anticipata della procedura – Conseguenze.

La Sezione Prima civile, con riferimento al tema della determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo, anche se “prenotativo”, ha affermato che in forza del rinvio compiuto dall’art. 165 l.fall. al precedente art. 39 e, da questi, al d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, “ratione temporis” applicabile, le disposizioni di quest’ultimo decreto ministeriale si applicano anche alla determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. Inoltre, ai fini della determinazione del compenso unico spettante al Commissario giudiziale per l’attività svolta nelle fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato.

La decisione ha altresì stabilito che in caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche se in fase “prenotativa”, quando manchi la redazione dell’inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, utilizzando, ai fini del passivo, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (così come eventualmente verificato e rettificato ex art. 171 l.fall.) e, ai fini dell’attivo, l’ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) ovvero - per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio - le dichiarazioni dei redditi e IRAP concernenti l’ultimo esercizio, oppure ancora, se ritenuta più aggiornata e adeguata, la situazione finanziaria dell’impresa risultante dalla documentazione oggetto di deposito mensile da parte dal debitore ex art. 161, comma 8, l.fall., o infine dal piano concordatario, se già depositato. Resta fermo che, in ogni caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua “tenuto conto dell’opera prestata”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012, secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1 e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, dello stesso decreto.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/15790_06_2023_civ_no-index.pdf