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Riscossione crediti previdenziali - Corte di Cassazione, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022

Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, hanno affermato che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento.

 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/7514_03_2022_no-index.pdf