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Diritti reali – servitù di gasdotto - Corte di Cassazione, Sentenza n. 18011 del 23/06/2021

art. 3 della l. n. 154 del 2016 - servitù di gasdotto - costituzione coattiva - ammissibilità - condizioni.

 La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 154 del 2016, tra quelle passibili di costituzione coattiva ope judics su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare - come confermato dall’art. 3 cit., che impone di consentire il passaggio delle tubazioni per l’allacciamento “alla rete del gas” e non a qualunque serbatoio, anche privato, di gas - non già in quello dell’utente somministrato, bensì nell’impianto di distribuzione (quale fondo a destinazione industriale o commerciale).

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/18011_06_2021_no-index.pdf