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Falsa attestazione in autocertificazione per spostamento DPCM 08/03/2020 –COVID-19 - (Art. 483 CP) - Sentenza 54/2021 del 27/01/2021 - Tribunale Ordinario di Reggio Emilia

Imputati del reato di cui all’art. 483 c.p. per aver “attestato” falsamente in autocertificazione la motivazione allo spostamento di cui al DPCM 08 marzo 2020. Il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice di merito l’emissione di Decreto Penale di Condanna. Il Tribunale adito non accoglieva la richiesta e pronunciava sentenza di non luogo a procedere- a cura della Dott.ssa Fiorella Mandaglio

FATTO: Agli imputati veniva contestato il delitto di cui all’art. 483 c.p. perché giustificavano l’allontanamento dalla propria abitazione presentando ai Carabinieri di Correggio, autocertificazione in cui attestavano falsamente di aver eseguito lo spostamento per recarsi presso l’ospedale di zona per sottoporsi ad esami clinici.

Il Tribunale adito non accoglieva la richiesta e pronunciava sentenza di non luogo a procedere in quanto il falso ideologico contenuto nell’autocertificazione veniva ritenuto innocuo – falso inutile - in quanto la norma giuridica che ne imponeva la compilazione è da ritenersi costituzionalmente illegittima.

DECISIONE: Il Tribunale di merito dichiarava il non luogo a procedere perché rilevava la indiscutibile illegittimità del DPCM del 08/03/2020 evocato nell’autocertificazione in quanto tale disposizione stabilendo un generale e assoluto divieto di spostamento al di fuori della propria abitazione, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare che nel nostro ordinamento giuridico consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale all’esito di un giudizio o in misura della custodia cautelare nel rispetto del diritto di difesa.  Il Giudice rilevava che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale tale per cui la stessa Corte Costituzione ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale anche per situazione più lievi per le quali è richiesto un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla Legge per tali casi : “infatti l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su “… atto motivato dall’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge”.

primo corollario di tale Principio Costituzionale dunque è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge ( o atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto- legge) potrebbe precedere in via generale ed astratta nel nostro ordinamento, l’obbligo delle permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva di legge e di giurisdizione implicando necessariamente un provvedimento individuale diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.”.

Essendo il DPCM un atto amministrativo, il Giudice Ordinario non rimette la questione di legittimità costituzione alla Corte Costituzionale ma procedere direttamente alla disapplicazione del medesimo ritenuto illegittimo per violazione di Legge Costituzionale.

Il Giudice, inoltre, ritiene non condivisibile la conformità dell’obbligo di permanenza domiciliare dell’art. 1 del DPCM all’art. 16 Cost. poiché trattasi di “limiti di accesso a determinati luoghi come ad esempio il divieto ad accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”.

In sostanza la Libertà di Circolazione non può essere confusa con la Libertà Personale in quanto la prima attiene a luoghi specifici - il cui accesso può essere precluso - mentre la seconda attiene alle persone, configurandosi come vera e propria limitazione della Libertà Personale.

Il Giudice afferma, dunque, l’illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’articolo 13 della Costituzione con conseguente disapplicazione dello stesso ai sensi dell’articolo 5 della Legge numero 2248 del 1985 - Allegato E - e ritiene la condotta di falso non punibile perché le circostanze escludono l’antigiuridicità, in concreto, della condotta e perché la condotta concreta - previa la disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione - integra un falso inutile configurabile quando il falso incide su un documento irrilevante o non influente.